Prot. n. MIUR AOOUSPPV R.U. 91/U/C32a                                                                                                                                                                                                                 Pavia, 20 ottobre 2011  

 

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di 1° e 2° grado e Comprensivi
Statali e Paritari
Pavia  e  provincia
 

 

Oggetto: Corsi per il conseguimento delPatentino” (CIGC) anno scolastico 2011/2012


Si ricorda alle SS.LL, che La disciplina relativa alle modalità di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito definito CIGC) è stata sostanzialmente innovata da recenti interventi normativi (cfr. art. 17 L. 120/2010 e art. 2-co. 1-quater L. 10/2011).

Di seguito si riportano gli elementi di novità  intervenuti:

Ø  previsione, nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni (di seguito prova teorica) di un’ora di lezione su “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”; tale ora “aggiuntiva” deve essere certificata dal “soggetto erogatore del corso” (Dirigente) e deve essere acquisita dagli UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) all’atto di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC.

Ø  rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;

Ø  previsione, a seguito del superamento della prova teorica, di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.
Si riassumono, di seguito, le principali indicazioni alle quali  è obbligatorio attenersi; per quanto non specificato si rimanda alla CM e Decreti sopra citati.

DURATA DEI CORSI

La durata minima  di ogni corso è stata riportata ad ore 13, tutte extracurricolari, con un numero massimo di 3 ore d’assenza.

 

CERTIFICATI MEDICI

Dal 1 gennaio 2011 è in vigore una nuova normativa, per cui gli studenti che devono sottoporsi alla certificazione medica per il conseguimento del patentino dovranno prima richiedere al proprio medico di base il certificato anamnestico personale.

Il certificato medico da allegare alle istanze per il conseguimento ed il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori dovrà essere rilasciato da un medico di cui all’art. 119 C.d.S. (ASL, Commissione Medica Locale, ecc.) con data di rilascio non anteriore ai 3 (tre) mesi, in cui deve essere esplicitamente attestato il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria “A”;

I referenti sono pregati d’informarne le famiglie affinché possano procurarsi tale documento, senza il quale non può essere rilasciato il certificato medico che attesti le condizioni non ostative alla guida.

 

VERSAMENTI

a) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DA 15.00 EURO SU C.C. 9001

b) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DA 9.00 EURO SU C.C. 9001.

c) ATTESTAZIONE DI DUE VERSAMENTI DA 14.62 EURO SU C.C. 4028.

· I      I VERSAMENTI DI CUI MALLE LETTERE a) E b) POSSONO ESSERE COMULATIVI.

A seguito di recentissime informazioni da parte del Ministero si comunica che, a causa delle continue riduzioni dei finanziamenti, per il corrente anno scolastico molto probabilmente lo scrivente ufficio non sarà più in grado di erogare il consueto contributo per lo svolgimento dei Corsi per il conseguimento del CIGC.

Si invitano pertanto le Istituzioni Scolastiche ad attivarsi per reperire altrove le risorse necessarie.

 

CHIARIMENTI

Durante la prova teorica ad ogni candidato sarà rilasciata una autorizzazione  ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore; tale autorizzazione consente di esercitarsi alla guida al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica; ad esito negativo della prova teorica tale autorizzazione sarà immediatamente ritirata ed annullata.

Il candidato non potrà sostenere la prova pratica prima che non sia trascorso un mese e un giorno dal rilascio della stessa.

L’autorizzazione ha validità di sei mesi (con la possibilità di al massimo 2 prove con tempo l’una dall’altra di non meno di un mese).

All’atto della prenotazione della prova pratica il candidato presenterà anche dichiarazione di formazione adeguata (allegato 1 alla CM prot. N° 10099/RU del 28.03.2011) a sostenere la prova pratica; la dichiarazione, per i minori è firmata dal “tutore”. In merito si specifica che il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova pratica su un veicolo diverso da quello indicato sul modulo TT2112.

 

Considerazioni conclusive:

appare evidente che i corsi scolastici per il conseguimento del CIGC assolvano pienamente al loro compito formando i partecipanti a che possano sostenere l’esame unicamente teorico. Dopo questa prova, allo stato dei fatti appare scontato che ogni candidato, istruito delle indicazioni specifiche ed eventualmente della modulistica necessaria, si attivi autonomamente per sostenere la successiva prova pratica, sostenibile comunque tramite autoscuola o privatamente.

                                                                                                         

                                                                                                             

                        Elio  BIGI

            COORDINATORE